lunedì 25 marzo 2013


Nel numero di dicembre 2012 sono stati esposti alcuni elementi tipici ed i relativi rischi che caratterizzano le polizze assicurative per la responsabilità civile in ambito medico.
La time-line per l’obbligatorietà è ormai vicina ed è bene arrivare a tale scadenza con le idee chiare per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.
Orientarsi tra le tante offerte che prevedono molte condizioni, ovviamente, non è semplice e talvolta snervante, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con quest’ambito, in quest’articolo cercheremo di offrire alcuni riferimenti pratici sull’argomento.
Per prima cosa quando ci confronteremo con l’assicuratore o il broker, uno degli aspetti fondamentali da valutare è l’arco temporale che la polizza prende in considerazione, tenuto conto che la prescrizione è decennale dalla data di percezione del danno.
Come già descritto nel precedente numero i due principali regimi che caratterizzano le polizze assicurative in ambito medico, sono il Loss Occurrence e il Claims Made.
Loss occurrence: prevede che il professionista sia assicurato all’atto della prestazione all’origine del danno e copre il periodo durante il quale il professionista è assicurato. Come già detto a causa dei tempi dilatati in cui si sviluppano le dinamiche di risarcimento, un simile regime può comportare notevoli difficoltà nell’attribuzione cronologica del danno stesso. L’altro regime ormai più diffuso rispetto al precedente è il Claims made: e riguarda le richieste di risarcimento che occorrono durante il periodo di “validità contrattuale”, indipendentemente dal fatto che l’assicurato fosse o meno coperto da una polizza nel momento della prestazione professionale cui si riferisce la denuncia, ovviamente una condizione importante è che il professionista non sia a conoscenza dell’esistenza del rischio di azioni legali all’atto della stipula della polizza.
Al regime claims made si aggiungono delle clausole che stabiliscono un limite temporale di copertura e sono rappresentate dalle clausole di garanzia pregressa e postuma.
La garanzia pregressa: limita temporalmente la claims made ad un periodo antecedente la stipula del contratto, ad esempio un contratto appena stipulato potrebbe offrirci una copertura fino a cinque anni fa.
La garanzia postuma: amplia la claims made ad un periodo successivo alla scadenza del contratto ad esempio cinque anni, ma solo per le prestazioni avvenute durante il periodo di validità del contratto.
Altro elemento al quale bisogna prestare particolare attenzione e che incide notevolmente sul premio (importo necessario all’acquisto della polizza) all’atto della stipula è il massimale, ovvero la somma che l’assicuratore s’impegna a coprire durante il periodo di validità della polizza indipendentemente dal numero di sinistri.
La necessità di orientarsi verso un massimale elevato è anche giustificata dal fatto che il massimale rappresenta l’esborso complessivo verso il quale s’impegna l’assicurazione, solitamente in un anno, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate. Per esempio, nel caso in cui il massimale, previsto dalla polizza stipulata è pari a 1 milione di euro e nel corso dell’anno si è tenuti a risarcire 2 danni da 600 mila euro e quindi un totale di 1.2 milioni di euro, il suddetto massimale non coprirà la differenza dei 200 mila euro.
Altro termine da ricordare è il massimale di secondo rischio, eventualità che ricorre quando un professionista presta la propria opera per conto di una struttura che è già assicurata e quindi l’assicurazione del professionista interviene solo se la prima non è sufficiente. In questo caso dobbiamo anche prendere dimestichezza con il termine massimale aggregato, in questo caso il massimale della struttura sanitaria è ripartito tra i sinistri di tutti i sanitari.
Altre paroline da ricercare nel nostro contratto assicurativo sono la franchigia e lo scoperto, clausole che impegnano l’assicurato a contribuire al rimborso anche nel caso in cui il massimale può coprire l’intera richiesta di risarcimento.
La franchigia: è una quota fissa di rimborso che rimane a carico dell’assicurato (es. 3000,00 euro).
Lo scoperto: è simile alla franchigia a differenza della quale l’importo addebitato all’assicurato è in misura percentuale rispetto al danno e quindi non è quantitativamente prevedibile.
In fine dobbiamo sempre ricordare che l’assicurazione copre specifiche attività, quindi nel caso in cui oltre all’attività professionale principale si svolgono anche altre attività professionali occasionali o comunque saltuarie, devono essere anch’esse specificate all’atto del contratto e di conseguenza bisogna verificare che la nostra assicurazione copra anche queste attività meno rilevati. A questo punto si pone anche l’opportunità di valutare alla luce dei costi assicurativi quanto siano realmente remunerative alcune attività “saltuarie”, situazione che penalizza fortemente i precari in considerazione del fatto che si trovano nell’arco dello stesso anno a svolgere attività diversificate per garantirsi un guadagno accettabile.
In definitiva come primo approccio quando ci si rivolge al proprio broker, può essere utile elencare tutte le attività che s’intendono svolgere e costruire una semplice tabella per confrontare le proposte fatte dalle diverse compagnie assicurative.


Esempio di schema di confronto per claims made
Compagnia
Postuma
Pregressa
Spese legali
Massimale
Franchigia
Scoperto
Premio

anni
anni
Mln €
%










Dott. Francesco Napoleone 
 Dott. Carmelo Quattrone
giovedì 21 marzo 2013


L’obiettivo di questo primo post relativo alla C.A. è di cominciare a chiarirci le idee su com’è strutturato e su come funziona il servizio di Continuità Assistenziale, cercando di usare un linguaggio semplice e di tipo conversazionale, in modo da essere comprensibile anche ai neoiscritti all’Ordine. In questo primo post saranno brevemente esaminate le diverse tipologie d’incarico.
I medici di Continuità Assistenziale garantiscono le prestazioni sanitarie non differibili e senza il connotato dell’emergenza clinica che sono invece di pertinenza del Servizio di Emergenza Territoriale (118). In altre parole erogano parte delle prestazioni sanitarie che sono tipicamente assolte del medico di famiglia, nelle ore in cui lo stesso non è attivo (notte, prefestivi e festivi), prestazioni che per loro natura non sono differibili, ma che non rappresentano l’emergenza clinica. Quest’argomento sarà affrontato in modo più dettagliato in un post successivo.
Come tutto il comparto della Medicina Generale tale servizio è disciplinato da uno specifico contratto molto articolato, questo perché deve adattarsi alle diverse specificità del territorio nazionale. Quindi per semplicità in queste pagine si prenderà come principale riferimento il livello organizzativo di maggiore riscontro nella nostra Provincia.
Il servizio è svolto da medici titolari di continuità assistenziale con incarico a tempo indeterminato, selezionati attraverso una pubblica graduatoria regionale di merito, l’inserimento nella suddetta graduatoria dal 1995 in poi è subordinato al possesso di uno specifico titolo professionale, come previsto anche per le altre branche specialistiche operanti all’interno del SSN, nella fattispecie tale titolo è l’Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Nel caso in cui l’ASL o il distretto non riescano a garantire il servizio di continuità assistenziale perché un titolare è assente, ammalato o per qualsiasi altra ragione si ricorre rispettivamente all’istituto del sostituto o del reperibile.
Quando il periodo di assenza del medico titolare è superiore a 9 giorni, l’Azienda conferisce l’incarico di sostituzione ad altro medico secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità (la graduatoria è graduata secondo criteri previsti dall’art. 15 dell’ACN per la Medicina Generale che sarà oggetto di un futuro post) Il medico sostituto è una figura professionale a tempo determinato, che opererà coprendo i turni secondo la turnazione già prevista per il titolare che va a sostituire.
L’altra figura di cui si è detto è il reperibile, si tratta di un medico che viene incaricato dal distretto (ovvero ad un livello più periferico rispetto a quello aziendale che provvede alla nomina del sostituto) è viene chiamato quando vi sono turni che i titolari, oppure i sostituti non possono coprire (i criteri di assegnazione degli incarichi di reperibilità richiamano in parte quelli utilizzati per i sostituti).
Il medico reperibile a differenza del sostituto non ha dei turni assegnati a inizio mese, ma si rende reperibile per coprire improvvise necessità sul servizio, infatti, il medico che riceve l’incarico di reperibilità, può essere contattato anche dopo l’inizio del turno di guardia e precisamente:
- dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
- dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
- dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.  


Dott. Francesco Napoleone
lunedì 18 marzo 2013


Con il decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 sono stati definiti una serie di principi a cui tutti professionisti, autonomi e dipendenti, iscritti ad un ordine professionale, avrebbero dovuto adeguarsi entro il 13 agosto 2012. Prescrizione inserita nel Titolo II del DPR, “Liberalizzazioni, Privatizzazioni Ed Altre Misure Per Favorire Lo Sviluppo”. Leggendolo ci si rende conto che la questione polizza professionale obbligatoria rientra in un capitolo che prende in considerazione riforme strutturali degli ordini professionali, dei tirocini lavorativi, dell’accesso al lavoro, della formazione continua professionale e sulla carta, molto altro. Questo il paragrafo che ha destato tanta attenzione: “e) a tutela del cliente il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale…deve rendere noti al cliente…gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale.Le condizioni generali delle polizze assicurative...possono essere negoziate,in convenzione con i propri iscritti,dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.”
In parole povere questa norma poi convertita dalla Legge 148 del 2011, impone a tutti i professionisti italiani(dunque non solo in ambito sanitario)di contrarre una polizza che li assicuri per le eventuali richieste di risarcimento e di informare il cliente degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale. La norma entrava teoricamente in vigore nell’agosto 2012 ma un emendamento al dl- 28 giugno 2012 n. 89-rinvia al 13 agosto 2013 l’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi di una polizza per la responsabilità civile. Medici impreparati alla norma? Tempi di applicazione troppo stretti? In realtà la ragione principale dello slittamento pare dovuta ad enormi difficoltà nel reperimento di Compagnie d'assicurazione disponibili a stipulare i contratti assicurativi. Le Compagnie appaiono poco disposte a stipulare una polizza di rischio professionale per medici,soprattutto se hanno già avuto una richiesta di risarcimento ed in particolare, per ginecologi, ortopedici e chirurghi estetici. A spaventarle non è tanto il rischio di dover risarcire il medico, quanto lo scenario che si prospetta in caso di sinistro: una causa medica si prolunga,oggi,dai 3 ai 5 anni richiedendo enormi spese cui va aggiunto il problema dei soldi messi a riserva dalle Compagnie per eventuali risarcimenti.
A detta del presidente AMAMI Maurizio Maggiorotti, "l'entrata in vigore della norma avrebbe messo fuori legge migliaia di medici.Abbiamo chiesto alle prime dieci società italiane del settore di fare una proposta di convenzione per i nostri 25 mila associati. La risposta è stata il silenzio: un fatto agghiacciante". Questo parrebbe il motivo dello slittamento:la constatazione di aver frettolosamente introdotto un principio sgradito a tutti,professionisti e compagnie,non conveniente paradossalmente allo stesso SSN dato che un inasprirsi in ambito sanitario della pressione medico legale porterebbe ad un aumento dei costi relativo alla delicata questione della medicina difensiva.
Ma non sono solo di natura economica le spinosità:le polizze prevedono clausole a cui andrebbe prestata molta attenzione dato che in ambito di rischio medico,i sinistri "tardivi"(ovvero sinistri ove la distanza temporale tra fatto generatore e richiesta di risarcimento supera i 12 mesi )sono la maggioranza,osservandosi anche casi meno frequenti ma comunque significativi di "ritardo" intorno a 10 anni e anche oltre. Un esempio è la clausola” Claims Made” che delimita l'operatività della garanzia ai danni denunciati entro il periodo di vigenza della polizza e/o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto ("periodo di ultrattività" o di "garanzia postuma"), anche se il fatto generatore del danno o il danno stesso si sono già verificati al momento dell'inizio della copertura.
Il periodo temporale pregresso all'interno del quale sono garantiti i fatti in quel tempo accaduti è detto "periodo di retroattività" o di "garanzia pregressa". Tale clausola introduce una definizione convenzionale di sinistro,attribuendo rilevanza non già alla data di accadimento del "fatto" causa del danno , ma alla data della richiesta di risarcimento-il claim- del terzo danneggiato verso l'assicurato o in casi meno frequenti, della denuncia di sinistro di quest'ultimo all'assicuratore.
Questa clausola oggi molto frequente è ben diversa dalla precedente “Loss Occurence” in cui l'operatività della garanzia è limitata ai"fatti"avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro.
La clausola Claims Made ha un vantaggio: elimina possibilità di contestazione sulla validità temporale della copertura rispetto al sinistro, ma presenta importanti criticità.
Ad esempio in un rischio “medico”assicurato nel tempo senza soluzione di continuità con una serie di polizze in regime di Claims Made basate con clausole in linea con quelle presenti oggi sul mercato assicurativo italiano si potrebbero verificare dei sinistri di fatto senza copertura!
Si pensi infatti alle clausole che prevedono una "retroattività" temporalmente limitata (es. 1, 2, 3 anni) quando le analoghe clausole presenti sui precedenti contratti non includono alcun periodo di ultrattività.
Oppure anche al caso in cui l'assicurato decida di cambiare assicuratore o l’assicuratore decida di non voler rinnovare la polizza ed a fatti dannosi che si manifestino durante la vigenza di una polizza ma per i quali non sia ancora stata avanzata richiesta di risarcimento. Per evitare questa condizione sarebbe necessaria una polizza o una successione delle stesse che prevede la condizione della Loss Occurence,ma a quali costi?
Ed in particolare non risulta chiaro,dalla lettura del DPR e dei rimandi ai comma precedenti,alcun richiamo alla costituzione delle clausole o alla definizione di una serie di garanzie standard che evitino al professionista di inoltrarsi in una selva oscura di clausole e costose modifiche delle stesse. Sarebbe il caso di puntualizzare anche qui facendo particolare attenzione al professionista sanitario,le condizioni relative alla tutela legale dell’assistito,dato che sono poi le spese legali ad avere il peso maggiore in termini economici.
E non è difficile immaginare che,una tale attenzione verso la questione medico legale ed la figura del professionista più solo meno legato ad una azienda di appartenenza da un punto assicurativo e finanziario,possa scatenare una esplosione delle richieste di risarcimento motivate o non motivate,esponendo gli operatori sanitari a costi,responsabilità e difficoltà lavorative che in questo momento risulta difficile giustificare.

Dott. Carmelo Quattrone

Fonti bibliografiche:
martedì 12 marzo 2013

Questo blog nasce dall'esigenza di avvicinare i giovani colleghi all'Ordine dei Medici, proponendosi come innovativo canale di comunicazione con l’obiettivo di essere punto di riferimento per problematiche di diversa natura che possono tal volta apparire scontate per alcuni, ma non lo sono per chi oggi si avvicina alla professione medica in un momento storico difficile e tormentato.

Sicuramente la scelta del blog è finalizzata a sollecitare la partecipazione dei colleghi e al tempo stesso favorire una nuova lettura attualizzata dell’etica della nostra amata professione, prescindendo da sigle e suddivisioni di categorie. Questo strumento va semplicemente inteso come l’espediente chiave per contribuire al miglioramento della condizione dei giovani medici, va inteso come voce unanime delle esigenze di una categoria un tempo tutelata; una categoria che oggi vive una profonda crisi d’identità, sempre più spesso dilaniata da accuse, strumentalizzazioni, denigrazioni etiche e professionali. È un compito arduo, ma sicuramente un onere che l'Ordine non può esimersi dall'attribuirsi. I giovani medici di oggi sono la classe dirigente di domani, e quel domani, è quanto mai vicino e incerto.

Tocca a noi reagire, tocca a noi costruirlo nel modo migliore, provocando una scossa come la non casuale metafora simbolica dell’onda d’acqua che viene rappresentata negli elementi grafici del blog stesso. Noi medici dello sportello giovani dell’Ordine di Napoli crediamo ancora che con la partecipazione di tutti, tutti insieme possiamo rappresentare lo tsunami che può trasformare questa epocale crisi, in una grandissima opportunità di crescita e di sviluppo dell’intera categoria diventando l’unità fondamentale dello sviluppo dell’intero Paese.

Dott. Pierino Di Silverio